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Nuovo Servizio: ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Accreditati presso il CENED per la compilazione degli ACE - Regione Lombardia

Regione Lombardia
dal 1 luglio 2010 diventa obbligatorio l'ACE anche per le Locazioni

Anche per i contratti di locazione, a partire dal 1 luglio 2010 diventa obbligatorio predisporre l’Attestato di certificazione energetica (ACE).
L'obbligo è applicato per i contratti di locazione, di locazione finanziaria o di affitto di azienda, sia nuovi che rinnovati, per una singola unità immobiliare o più unità immobiliari.
Si intende nuovo il contratto perfezionato a partire dal 1 luglio 2010.
Si intende rinnovato il contratto che ha subito un rinnovo espresso o tacito a partire dal 1 luglio 2010.
L’Attestato di certificazione energetica a carico del Proprietario deve essere consegnato alla controparte, in originale o in copia dichiarata conforme.
Per il locatore che non ottempera all'obbligo di consegna dell'ACE è prevista una sanzione amministrativa da € 2.500,00 a 10.000,00 Euro
02 Lug' 10
Regione Lombardia
dal 1 luglio 2009 diventa obbligatorio l'ACE per le compravendite

Come confermato dal DGR 8745, in Regione Lombardia, dal 01 luglio '09, in caso di trasferimento a titolo oneroso di immobili e/o di singole unità immobiliari, diviene obbligatorio allegare all'Atto di compravendita l'Attestato di a
Certificazione Energetica (ACE) pena la nullità dell'Atto e l'applicazione di sanzioni amministrative (5000€-20.000€).
Ecco di seguito alcune informazioni utili da conoscere: Non è neccessario richiedere l'ACE in caso di mancanza dell'impianto termico o in caso di trasferimento a titolo oneroso di diritti parziali.
In caso di più unità abitative è possibile redigere un unico ACE se sono fornite dal medesimo impianto e hanno stessa destinazione d'uso; non chè siano intestate al medesimo proprietario o vi sia la figura dell'Amministatore.
E' sempre facoltà del singolo Proprietario richiedere ACE riferito alla proprià unità immobiliare.
L'ACE ha una validità di 10 anni salvo che non siano stati nel frattempo eseguiti interventi che habbiano modificato la prestazione energetica dell'edificio; a titolo solo esemplificativo si richiamano i seguenti interventi più comuni: sostituzione infissi, esecuzione di cappotto, apertura di vani nella muratura perimetrale, esecuzione di cappotto, cambio della destinazione d'uso ecc..
Che cosa è ed a cosa serve la Certificazione Energetica degli Edifici?
Scopo della certificazione energetica è quello di far conoscere all'utente l'efficienza energetica dell'insieme Edificio-Impianto e permettergli un confronto tra più edifici, nonchè fornirgli indicazioni in merito ai possibili interventi migliorativi in campo del risparmio energetico.
Chi è il soggetto Certificatore e quando può redigere l'ACE?
Il Certificatore Energetico sono persone fisiche aventi idoneo titolo di studio, iscritti nel rispettivo collegio, albo, ordine, associazione e che habbiano partecipato ad un corso abilitante riconosciuto dal CENED con superamento dell'esame finale.
Il Certificatore non può svolgere attività di certificazione su edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto personalmente o quale dipendente , socio, collaboratore di un'azienda terza che sia intervenuta in campo di progettazione, costruzione, direzione dei lavori, responsabile per la sicurezza in fase progettuale e/o esecutiva, RSPP, gestore d'impianti, fornitore di energia o amministratore dell'edificio.
Indipendentemente dal concessionato, il Certificatore Energetico è tenuto a verificare e certificare lo stato di fatto dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto di ACE.
08 Lug '09
FOCUS CATASTO - Obbligo di dichiarazione dei Fabbricati Ex-rurali e dei Fabbricati non dichiarati

La recente nomativa finalizzata al completo censimento dei fabbricati impone a tutti i Soggetti titolari di diritti reali sulle particelle iscritte al Catasto terreni e su tutti gli immobili per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità di provvedere a dichiarare i fabbricati al Catasto Edilizio Urbano entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il Mancato adempimento entro la scadenza calcolata dalla data di pubblicazione sulla G.U.  comporterà l'accertamento e la dichiarazione di  tali fabbricati da parte degli Uffici Provinciali dell'Agenzia del  Territorio con oneri ed eventuali sanzioni a carico dei soggetti obbligati inadempienti.

Con la Legge 26 febbraio 2011 n.10 viene prorogata e fissata nel termine del 31 aprile 2011 la nuova scadenza per la dichiarazione in catasto dei fabbricati nascosti




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